Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Lavoratore straniero
Data: 28/09/2000
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 689/00
Parti: Fanidi Noureddine / C.T.S. s.n.c.
TRIBUNALE DI PARMA - LAVORATORE STRANIERO - MANCANZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO - POSSESSO DI BIGLIETTO DI PRENOTAZIONE - IRRILEVANZA - PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO E PER LAVORO SUBORDINATO - NON EQUIVALENZA.


Il Tribunale di Parma ha ritenuto nullo il rapporto di lavoro sorto tra un'azienda ed un lavoratore straniero per difetto di permesso di soggiorno lavorativo in capo a quest'ultimo e ciò, nonostante il lavoratore fosse titolare di "biglietto di prenotazione" e di successiva ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per regolarizzazione, ex d.p.c.m. 16.10.1998 ed avesse ottenuto, dopo il licenziamento, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Dalla ritenuta presenza "in modo non legale sul territorio dello Stato Italiano" si è fatta derivare la "ricorrenza della fattispecie della c.d. prestazione lavorativa di fatto per violazione di norme imperative, con ulteriore conseguente applicazione dell'art. 2126 cod.civ." Conseguentemente, "stante la nullità del contratto instaurato tra le parti (…) il lavoratore non può vantare il diritto alla stabile assunzione alle dipendenze dell'imprenditore per il periodo successivo alla cessazione della prestazione, con conseguente rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento" e della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro. Invero, il giudice parmense non ha tenuto in considerazione due dati fondamentali: da un lato la particolare procedura cd. di regolarizzazione degli stranieri presenti in Italia alla data dell'entrata in vigore della legge n.40/98, e dall'altra la fungibilità o multifunzionalità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quanto al primo aspetto, è noto che in forza del d.p.c.m. 16.10.1998 gli stranieri privi di permesso di soggiorno potevano presentare, entro il 15.12.1998, richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro (o per famiglia), presentando, tra gli altri, documentazione attestante un'offerta di lavoro o, in alternativa, documentazione inerente lo svolgimento di lavoro autonomo. Considerato l'elevato numero di richieste di regolarizzazione, molte questure - non potendo concretamente evadere neppure la fase di ricezione delle domande nel termine sopraindicato - si sono organizzate assegnando a coloro che si presentavano entro il 15.12.1998 un biglietto di prenotazione, rinviando ad una determinata data la presentazione effettiva di tutta la documentazione (relativa alla prova di presenza in Italia nei termini richiesti dal citato d.p.c.m., al contratto di lavoro condizionato al rilascio del permesso di soggiorno, al possesso di idoneo alloggio). Condizione imprescindibile, dunque, per l'accesso alla procedura di verifica delle condizioni di regolarizzazione era il possesso del biglietto di prenotazione: ciò che è avvenuto nel caso trattato dalla sentenza del Tribunale di Parma, in commento, il quale tuttavia ha disatteso totalmente il valore giuridico, nel senso sopra espresso, della prenotazione, equiparando la posizione del ricorrente a quella di uno straniero clandestino. Ma non solo. Il Tribunale parmense non ha attribuito alcun valore neppure alla Circolare del Ministero del lavoro n.78 del 25.11.1999 con la quale si è consentito, in deroga alle ordinarie procedure di avviamento al lavoro, di instaurare un regolare rapporto di lavoro sulla base del mero possesso della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio del titolo di soggiorno ex d.p.c.m. 16.10.1998. Il Ministero era addivenuto a siffatta determinazione in considerazione della notevole lungaggine delle procedure di regolarizzazione che non poteva riverberarsi a danno del lavoratore straniero. In sostanza, il Tribunale di Parma ha errato ritenendo nullo il contratto di lavoro di fatto sorto, quando invece sussistevano tutti i requisiti per la sua riconoscibilità giuridica. Ulteriore errore di valutazione ha compiuto il giudice parmense ritenendo non fungibile il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a quello per lavoro subordinato, ignorando o disattendendo il chiaro disposto di cui all'art. 6, comma 1, del TU sull'immigrazione D.lgs. 286/98 che equipara i due titoli di soggiorno, laddove prevede che "Il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (…)". Disposizione, questa, ribadita anche dall'art. 14 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99